La Libertà di prestazione dei servizi nel settore turistico fa riferimento ai decreti legislativi n.391 e n.392 del 1991 di attuazione delle direttive comunitarie 75/368/CEE e 82/470/CEE che hanno dato piena attuazione in Italia al principio della libertà di stabilimento per coloro che esercitano le professioni di accompagnatore, corriere o interprete turistico e agente di viaggio o direttore tecnico di agenzia in conformità alle disposizioni di cui all’art.52 del trattato di Roma.
La libertà di prestazione dei servizi è prevista dall’art.59 del trattato CEE e riguarda la libertà per un impresa costituita ed operante in uno stato di esercitare liberamente la sua attività all’interno di un altro stato membro.