La Comunità Montana è un ente sovracomunale di diritto pubblico istituito dalla legge 3 – 12 – 1971, n. 1102 (nuove norme per lo sviluppo della montagna) al fine di promuovere la valorizzazione delle zone montane con la partecipazione delle popolazioni interessate. E’ dotato di “potere programmatico” (programma di sviluppo socio – economico) e di “potere programmatorio” (piano urbanistico territoriale).
In attuazione al dettato costituzionale (art. 44 Cost. “La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane) fu introdotta nel nostro ordinamento, dalla legge n. 1102 del 1971, modificata dalla legge n. 93 del 1981, la nozione di comunità montana, come ente di diritto pubblico. Prima esistevano i Consigli di Valle configurati quali consorzi volontari di comuni a carattere permanente, finalizzati alla realizzazione delle competenze dell’amministrazione in materia di agricoltura e foreste. Secondo la citata legge istitutiva, le comunità montane venivano qualificate come associativi la cui disciplina e costituzione veniva regolata con legge regionale. Nel corso degli anni si è assistito ad una evoluzione del ruolo e delle competenze delle comunità montane.
La legge n. 142 del 1990, definendole all’art. 28, quali enti locali, considerava le comunità montane quali enti abilitati ad essere destinatari di deleghe regionali. Con la legge Bassanini (legge n. 59 del 1997), le comunità montane, sono state riconosciute, al pari dei Comuni e delle Province, quali enti idonei a ricevere funzioni e compiti amministrativi. Particolarmente, viene riconosciuto alle comunità montane il ruolo di soggetto gestore di funzioni comunali in forma associata, funzioni che vanno dall’assistenza contabile e amministrativa, alla gestione dei tributi, alla raccolta e smaltimento dei rifiuti alla protezione civile e lavori pubblici.
In seguito l’art. 27 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che si tratta di enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l’esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l’esercizio associato delle funzioni. La Comunità Montana si istituisce con un atto amministrativo del Presidente della Giunta Regionale, dopo che la Regione ha individuato, con legge propria, gli ambiti territoriali omogenei idonei a realizzare gli interventi per la valorizzazione della montagna e l’esercizio associato di funzioni.