
L’Albergo è una struttura ricettiva, a gestione unitaria, aperta al pubblico che, ubicata in uno o più stabili o parti di stabili, fornisce alloggio e può disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.
Gli alberghi devono possedere i seguenti requisiti minimi:
* un numero di camere adibite al pernottamento della clientela non inferiore a sette; nel computo sono comprese anche le eventuali unità abitative;
* almeno un locale bagno completo ogni dieci posti letto;
* un lavabo con acqua corrente calda e fredda in ciascuna camera adibita al pernottamento della clientela;
* almeno un locale ad uso comune.
Gli alberghi debbono possedere inoltre i requisiti tecnico edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti.
Possono assumere la denominazione di “motel” gli alberghi ubicati nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, i quali siano attrezzati per la sosta e l’assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni. Nei “motel” sono altresì assicurati i servizi di autorimessa, rifornimento carburanti e riparazione.
Possono assumere la denominazione di “villaggio albergo” gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di più stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un’area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al venticinque per cento di quella complessiva dell’esercizio.
Dipendenze: salva l’ipotesi del “villaggio albergo” nel caso in cui l’attività’ ricettiva venga svolta in più stabili o parte di stabili, viene definito “casa madre” lo stabile in cui, oltre ai locali destinati ad alloggio per i clienti, sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria nonché gli altri servizi generali a disposizione della clientela. Gli altri stabili sono definiti “dipendenze”.
La denominazione degli alberghi non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nell’ambito territoriale dello stesso Comune, ovvero nel territorio dei Comuni confinanti qualora si tratti di due aziende le cui aree di pertinenza risultano contigue, non è inoltre consentito di assumere la denominazione di una azienda cessata senza formale autorizzazione del titolare della azienda cessata, fatta salva l’applicazione delle norme del codice civile vigente in materia, a meno che non siano trascorsi almeno sette anni dalla effettiva cessazione dell’azienda.
I servizi di ricevimento e di portineria-informazioni devono essere posti in un locale apposito all’ingresso dell’albergo.
L’area destinata all’alloggio della clientela deve essere articolata in camere o in unità abitative.
Si intende per camera il singolo locale preordinato per il pernottamento della clientela, al quale si accede direttamente da corridoi o altre aree comuni mediante porta munita di serratura. La camera adibita al pernottamento della clientela può essere dotata di locale bagno riservato. Qualora la camera sia dotata, oltre che di bagno riservato, di vano soggiorno annesso alla camera stessa, ma da questa separato e distinto, può essere assunta la denominazione di “suite”.
Si intende per unità abitativa l’insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato all’alloggio della clientela. Ciascuna unità abitativa deve risultare direttamente accessibile da corridoi o da altre aree comuni mediante porta munita di serratura. Ogni unità abitativa deve essere fornita di servizio autonomo di cucina e di almeno un locale bagno riservato.
Secondo la classificazione si distinguono in esercizi alberghieri, da 1 a 5 stelle lusso, e residenze turistico-alberghiere. Gli alberghi contrassegnati con 5 stelle assumono la dominazione aggiuntiva lusso quando siano in possesso degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale.