ON THE JOB

La formazione in aula è un’utile strumento per acquisire una serie di conoscenze di base e professionali, ma molto meno per acquisire uno specifico “know-how”, che molto spesso si identifica con quella specifica capacità di svolgere dei compiti, il “saper fare” delle cose.

Tutto ciò va acquisito sul campo, attraverso delle concrete esperienze formative necessarie per mettersi alla prova e verificare, integrare, rielaborare quanto appreso in aula. Ciò che è chiamato “learning on the job”, cioè imparare lavorando.

Gli strumenti istituzionalmente deputati a svolgere questa funzione sono lo stage e il tirocinio.
Lo stage o tirocinio rappresentano un’esperienza di orientamento e formazione in un luogo di lavoro, di durata limitata, finalizzata ad agevolare le scelte professionali tramite l’accrescimento di conoscenze e competenze acquisite in un contesto lavorativo. Non sono un rapporto di lavoro contrattuale. Servono a conoscere “dal vivo” il sistema aziendale e delle professioni, a favorire un’esperienza di lavoro da presentare come credito formativo e a “farsi conoscere” dai potenziali datori di lavoro.

Queste attività sono solitamente valutate come una vero e proprio momento di lavoro. Ecco perché è importante poter vantare anche queste esperienze nel proprio curriculum soprattutto, ma non solo, se svolte in ambiti simili a quello al quale ci si sta proponendo.

Meno conosciuto, ma non per questo meno qualificante, è l’apprendistato che da la possibilità di acquisire una professionalità specifica direttamente all’interno di un’impresa.
L’apprendistato è connotato dall’alternanza di momenti lavorativi e momenti di formazione esterna all’impresa.

Stage

Lo stage è la fase prevista all’interno di un corso di formazione professionale consistente nel trascorrere un certo periodo di tempo all’interno di una realtà lavorativa allo scopo di esercitare direttamente uno specifico ruolo professionale prima dell’inserimento nel lavoro vero e proprio.

Durante lo stage l’allievo ha la possibilità di mettersi alla prova in un contesto lavorativo reale, di confrontarsi con più interlocutori, superiori e colleghi, di orientare le sue scelte professionali, ma soprattutto di acquisire un’esperienza pratica certificata che potrà arricchire il suo curriculum. Oltre a ciò, lo stage è utile anche per l’ente ospitante poiché permette di conoscere potenziali collaboratori da inserire in futuro nel proprio organico.

Lo svolgimento dello stage avviene sulla base di una Convenzione stipulata tra Ente formativo e soggetto ospitante e secondo i compiti fissati nel progetto formativo. Lo stager deve attenersi a quanto concordato nella convenzione, deve rispettare i regolamenti disciplinari, le norme organizzative, di sicurezza e di igiene sul lavoro.

Ove presente un codice di comportamento, ovvero un regolamento interno, presso il soggetto ospitante, lo stager è tenuto a sottoscriverlo e a rispettarlo. (per saperne di più Faq stage)
>> Risorse utili per Stage e Tirocini
>> Gli stage nel settore del turismo. Manuale operativo per l’organizzazione e la gestione dei tirocini formativi e di orientamento

Tirocinio

Il tirocinio è un’esperienza formativa e di orientamento, un’opportunità di inserimento temporaneo nel mondo del lavoro realizzata presso aziende pubbliche e private.
Il tirocinio non prevede un contratto di lavoro, è finalizzato all’acquisizione di una esperienza pratica, alla crescita professionale e personale del tirocinante e rientra in un progetto personalizzato di formazione o di ricerca del lavoro.

Attraverso la conoscenza diretta del contesto lavorativo, il tirocinio permette la socializzazione reciproca tra mondo del lavoro e persone impegnate in processi educativi-formativi o di ricerca di occupazione, contribuisce all’acquisizione di nuove competenze e favorisce l’inserimento o il reinserimento lavorativo di soggetti in difficoltà rispetto al mercato del lavoro.
Per attivare un tirocinio presso aziende pubbliche e private e sufficiente rivolgersi ad uno dei numerosi enti promotori.

Apprendistato

L’apprendistato è un contratto di lavoro “a causa mista” (nel senso che la finalità non è solo la produzione di beni e servizi per l’azienda, ma anche l’apprendimento di capacità professionali per il giovane apprendista).

La funzione principale dell’apprendistato è quella di diventare un ponte tra la scuola e il lavoro, un passaggio ideale per entrare a testa alta e con le carte in regola nel mondo del lavoro. L’idea che sta alla base di questo contratto di lavoro è l’apprendimento in azienda, cioè la possibilità di imparare un mestiere non sui banchi di scuola, ma direttamente al fianco di chi già lavora.

L’aspetto più importante del nuovo apprendistato sta proprio nella garanzia del percorso formativo, ovvero l’idea di creare le condizioni affinché ogni situazione lavorativa sia anche uno spazio di apprendimento. Per questo sono state previste due importanti azioni:

  • la presenza di un tutore in azienda
  • la formazione d’aula alle competenze trasversali

Il contratto di apprendistato si rivolge ai giovani di età compresa fra i 16 e 24 anni (26 nelle aree di cui all’obbiettivo 2 del regolamento CEE n.2081/93). I limiti di età sono elevati di 2 anni per i portatori di handicap. La durata del contratto non può essere superiore a quella stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso non inferiore a 18 mesi e non superiore a 4 anni.

Articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138

Con l’articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, che indica le “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, vengono introdotte alcune novità in materia di regolamentazione dei tirocini formativi e orientamento, in particolare sui livelli essenziali di tutela nella loro promozione e realizzazione e cioè di quei tirocini (attualmente disciplinati a livello nazionale dall’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196) che sono espressamente finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella delicata fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Sulla base dell’accordo per il rilancio del contratto di apprendistato del 27 ottobre 2010, e con l’intento di valorizzare le potenzialità dei tirocini in termini di occupazione giovanile e per prevenire gli abusi e l’utilizzo distorto cui sono spesso soggetti, il Governo, le Regioni e le parti sociali hanno ritenuto necessaria l’applicazione di un quadro più razionale ed efficiente.

Cosa cambia:

La riforma riguarda esclusivamente i tirocini che sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupazione dei giovani nella delicata fase di transizione scuola/lavoro:

• Il Governo offre una maggiore certezza al quadro legale di riferimento per la regolamentazione dei tirocini (di esclusiva competenza regionale come indicato dalla sentenza numero 50 del 2005 della Corte Costituzionale);
• I tirocini sono ricondotti alla loro funzione di formazione e di orientamento dei giovani a stretto contatto con il mondo del lavoro;
• Sono prevenuti abusi e utilizzo distorto grazie ad una strumentazione omogenea sull’intero territorio nazionale da parte dei servizi ispettivi (che verificheranno l’effettiva tipologia del tirocinio e la sua legittimità alla luce della normativa);
• Ad esclusione di quelli curricolari (inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità cosiddetta alternanza) e di reinserimento/inserimento al lavoro svolti in favore dei disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, nonché degli inoccupati, i tirocini non potranno avere una durata superiore ai sei mesi (proroghe comprese) e potranno essere promossi soltanto a favore di neodiplomati o neolaureati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio.

Relativamente a quest’ultimo punto, in conformità alla nota prot. N.13/Segr./0004746 del 14 febbraio 2007, sono esclusi dall’intervento i tirocini promossi da soggetti e istituzioni formative a favore dei propri studenti e allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro. Tutto ciò si sostanzia allorché si verifichino le seguenti condizioni:
– promozione del tirocinio da parte di una Università o istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica che rilasci i titoli di studio avente valore legale, di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la Regione o la Provincia;
– destinatari dell’iniziativa siano studenti universitari (compresi gli iscritti ai master universitari e ai corsi di dottorato), studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso;
– svolgimento del tirocinio all’interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi (a titolo meramente esemplificativo si pensi a un tirocinio per la elaborazione della tesi di laurea).

È possibile inoltre svolgere un tirocinio extra curriculare dopo il conseguimento della laurea triennale e durante il corso di studi per conseguire la laurea specialistica in quanto il soggetto beneficiario è già in possesso di diploma senza che assuma un particolare rilievo la circostanza che lo stesso prosegua gli studi per il conseguimento della laurea specialistica.

È importante ricordare che i tirocini non sono preclusi agli studenti, compresi laureandi, masterizzandi e dottorandi, a condizione che siano promossi dalle scuole e dalle Università e svolti all’interno del periodo di frequenza del relativo corso di studi o del corso di formazione anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi.

Gli indirizzi operativi ai fini di una corretta applicazione della nuova disciplina, sono riportati nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali numero 24 del 12 settembre 2011.