Normativa sui Bed and Breakfast nella Provincia Autonoma di Bolzano

L.P. 11 maggio 1995, n. 12 recante “Disciplina dell’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie”

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 agosto 1996, n. 32 “Modalità di esercizio dell’attività di affitto di camere e appartamenti per ferie e requisiti dei relativi locali”

(2) Chi esercita individualmente l’attività di cui al comma 1 può somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande, deve destinare a svolgere detta attività prevalentemente persone appartenenti al proprio nucleo familiare o normalmente conviventi in quest’ultimo e non è tenuto a iscriversi nel registro di cui all’articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, 3) nè negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, nè in elenchi o repertori similari. Tale esonero si applica anche a coloro che svolgono attività agrituristiche ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57 .

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