Normativa sui Bed and Breakfast nel Lazio

Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16 Testo coordinato con le modifiche introdotte da RR n. 4/2009 e RR n. 18/2009 “Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere”.

Legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche. Dall’articolo 22 all’articolo 31.

“Alloggio e prima colazione” o “bed and breakfast”, il servizio offerto da parte di coloro che nell’abitazione hanno residenza e domicilio e mettono a disposizione degli alloggiati delle camere con relativi posti letto.
Tale servizio, svolto con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, con un periodo di inattività pari almeno a sessanta giorni l’anno anche non consecutivi, ridotti a trenta giorni l’anno in Comuni sprovvisti di altre strutture ricettive, in un massimo di tre camere con non più di sei posti letto, comprende la prima colazione ed è assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare. In ogni caso il soggiorno e il pernottamento non può essere superiore a novanta giorni.

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