Legge regionale. 16/01/2002 n.2 artt. 81 e 82
L’attivita’ di bed and breakfast e’ esercitata da coloro i quali, nell’ambito della propria residenza, comprese le pertinenze, offrono occasionalmente alloggio e prima colazione, in non piu’ di tre camere e con un massimo di sei posti letto.