Normativa sui Bed and Breakfast in Calabria

Legge regionale 26 febbraio 2003 n.2 “Disciplina dell’attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata” “Bed and Breakfast”.
REGOLAMENTO REGIONALE 27 agosto 2004, n. 1. “Regolamento per gli interventi di sviluppo del servizio di accoglienza ricettiva non convenzionale denominato B&B.

Chi intende avviare una attività di B&B deve presentare richieste di autorizzazione al Comune ai sensi dell’art. 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135. Il Comune, entro sessanta giorni, provvede ad effettuare un sopralluogo per la verifica dell’idoneità della struttura all’esercizio dell’attività, il cui esito sarà comunicato alla Regione — Assessorato al turismo – alla Provincia oltre che all’interessato.
Le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune territorialmente competente. I Comuni svolgono le funzioni amministrative concernenti l’applicazione delle sanzioni.

Ricettività: massimo quattro camere e otto posti letto.
Il servizio di prima colazione è assicurato prevalentemente con cibi e bevande provenienti da produzioni calabresi.
La permanenza degli ospiti non può protrarsi oltre i 60 giorni consecutivi.

>> Le norme sui Bed and Breakfast nelle Regioni Italiane