Normativa sui Bed and Breakfast in Basilicata

Legge Regionale 4 giugno 2008, n. 8. “Disciplina dell’attività di Bed & Breakfast”

Nei Comuni, nelle frazioni e negli altri centri abitati, così come delimitati dagli strumenti urbanistici, con popolazione residente non superiore a 5.000 abitanti in base ai dati ufficiali disponibili, l’attività di Bed & può essere esercitata anche in immobili fisicamente separati ma prossimi rispetto all’abitazione principale del titolare, fatto salvo il limite della capacità ricettiva di un massimo di sei camere e dodici posti letto totali.

Tutti gli esercizi di Bed & Breakfast devono rimanere aperti per un periodo massimo di duecentosettanta e un minimo di novanta giorni, anche non consecutivi, nell’arco dell’anno solare.

Gli esercizi di Bed & Breakfast si distinguono in:
a) categoria “standard”;
b) categoria “comfort”, se provvisti del “servizio bagno” in camera e in possesso di almeno sei dei requisiti elencati nell’Allegato “II” della presente legge, che fa parte integrante di essa.

Fermo restando le competenze dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, il Comune territorialmente competente effettua la vigilanza sull’osservanza da parte del titolare o del gestore di Bed & Breakfast delle disposizioni della presente legge.

>> Le norme sul Bed and Breakfast nelle Regioni Italiane