Le leggi regionali emanate dopo l’approvazione della legge 135

Tra il 1999 ed il 2002 solo alcune regioni hanno regolato il conferimento di funzioni e compiti amministrativi sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, che a sua volta discendeva dalla legge 15 marzo 1997, n. 59(Bassanini), mostrando di essere più disciplinate dell’amministrazione centrale che, come è noto, non l’ha applicato per il turismo :

Basilicata l.r. n° 7/1999

Emilia Romagna l.r. n° 3/1999

Liguria l.r. n° 9/1999

Lombardia l.r. n° 1/2000 modificata dal l.r. n° 3/2001

Piemonte l.r. n° 5/2001

Veneto l.r. n° 11/2001

Altre Regioni hanno prodotto provvedimenti diversi:

L’Umbria ha regolato la materia dell’organizzazione regionale “nel rispetto dei principi della legge 29 marzo 2001, n. 135 e in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

La Puglia è l’unica regione che abbia fatto esclusivo riferimento all’ultima legge quadro 135 del 2001, ma risolve, in sostanza con un rinvio a norme regolamentari successive, dopo aver però fissato dei criteri di massima.

La Calabria con la legge regionale n. 34 del 12-08-2002, ha dettato i criteri e disciplinano gli strumenti,le procedure e le modalità per il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dai Comuni,dalle Provincie, dagli altri Enti locali, dalle autonomie funzionali e dalla Regione, nelle materie di cui agli articoli 117, comma 3 e 4, e 118 della Costituzione, includendovi, naturalmente, tutte le funzioni connesse al turismo. Ma anche qui si tratta di una legge di organizzazione che rimanda a provvedimenti futuri.

La provincia di Trento, con legge provinciale n. 8 del 11-06-2002 ha autonomamente disciplinato la promozione turistica, anche qui con una radicale legge di organizzazione che regola tutte le funzioni connesse al turismo, ivi compresa la costituzione di un Società per azioni costituita o partecipata dalla Provincia autonoma di Trento, cui è affidata la promozione dell’immagine turistica del Trentino, demandando l’esecuzione della legge ad un regolamento da adottarsi entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

La Regione Friuli Venezia Giulia, con legge n. 2 del 16.1.2002 , ha compendiato nel Testo Unico, la corposa disciplina del turismo, senza alcun riferimento, come peraltro le consente la sua autonomia, alla 135/2001.

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