La telenovela del Fondo di garanzia

Agenti di viaggio inascoltati e turisti senza tutela

Dell’istituzione di un fondo di garanzia a tutela del consumatore di pacchetti turistici si cominciò a discutere all’inizio degli anni ottnata quando, anche a seguito della continua espansione dei viaggi organizzati, cominicarono a verificarsi casi di inadempienza, da parte di qualche agente di viaggio, dei doveri contrattuali nei confronti dei turisti, talvolta, abbandonati a se stessi all’atto della partenza o, addirittura, nel corso di un soggiorno all’estero.

Già da allora il problema della tutela del consumatore turista fu posto allo studio degli organi comunitari, ai quali premeva sia di conseguire l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, sia di realizzare un mercato comune dei servizi turistici, considerando anche dall’istituzione di un fondo di garanzia a tutela del consumatore di pacchetti turistici si cominciò a discutere all’inizio degli anni ottanta, quando, anche a seguito della continua espansione dei viaggi organizzati, cominciarono a verificarsi casi di inadempienza, da parte di qualche agente di viaggio,dei doveri contrattuali nei confronti dei turisti, talvolta, abbandonati a se stessi all’atto della partenza o, addirittura, nel corso di un soggiorno all’estero.
benefici effetti che, da una disciplina comune, l’industria turistica europea avrebbe tratto a favore non solo dei cittadini della Comunità, ma anche dei turisti appartenenti a Paesi terzi.

L’elaborazione di una Direttiva rivolta a disciplinare i viaggi e le vacanze “tutto compreso” al fine di regolare gli aspetti organizzativi (dalla pubblicità veritiera alla congruità dei prezzi, dai rapporti tra clienti e organizzatori di viaggi o intermediari,ecc.) fu assai laboriosa per le resistenze poste in essere da varie Associazioni regionali di agenti e tour operators, impegnate a definire i legittimi interessi che erano minacciati anche da ingiusti pregiudizi nei loro riguardi che sembravano animare le iniziative legislative della Comunità.

Anche la FIAVET si preoccupò, per il tramite dell’ECTAA (Group of national Travel Agent’s and Tour Operators Associations within EU), che comprende le organizzazioni degli agenti di viaggio appartenenti ai Paesi della Comunità) di far sentire la propria voce perchè non fossero lesi i legittimi interessi della categoria. Intanto, anche a seguito di alcuni disastri aerei nei quali furono coinvolti voli charter, emersero responsabilità di vettori aerei (vivaci furono le polemiche sulle cosiddette “carrette del cielo”) e la istituzione di un sistema di garanzie e di risarcimento si fece sempre più pressante e urgente.

La FIAVET, quindi propose l’istituzione di un Fondo di garanzia che rispettasse le seguenti con dizioni:
1. il fondo, costituito con i contributi degli agenti di viaggio, non poteva essere utilizzato anche da altri soggetti che non avessero partecipato finanziariamente (es. le associazioni senza scopo di lucro)
2. il fondo doveva essere utilizzato per rimborsare le sole spese di soggiorno sopportate dal turista danneggiato mentre, con altro fondo separato, costituito dalla compagnie aeree operanti sul territorio italiano, si sarebbe dovuto provvedere al rientro dei turisti interessati, per questo, le compagnie aeree dovevano essere obbligate per legge a depositare fidejussioni a garanzia dell’assolvimento di questo impegno.

In ogni caso, a parere della FIAVET, un finanziamento del fondo garantito solo da una minima percentuale versata alle agenzie sulle polizze assicurative stipulate a norma di legge, sarebbe risultato largamente insufficiente.

Ma, nonostante i molti apprezzamenti sulla validità di questi suggerimenti, la Direttiva Europea si limita solo a prevedere l’obbligo che l’organizzatore o il venditore di viaggi “tutto compreso” dovesse disporre di garanzie in caso d’insolvenza o di fallimento, per cui le leggi dei Paesi membri avrebbero dovuto assicurare la verifica di queste condizioni.

Le tappe dell’Italia per adeguarsi alle regole imposte dalla Direttiva non furono sollecite: la Direttiva reca la data del 13 giugno 1990 e (art.9) prescrive che gli Stati membri emanino le norme necessarie per l’attuazione entro il 31 dicembre 1992, mentre il decreto legislativo di attuazione della Direttiva è del 17 marzo 1995 e prevede l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Fondo nazionale di garanzia per consentire “ in caso d’insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore il rimborso del prezzo versato e il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all’estero”.

Il fondo è alimentato dalla quota pari allo 0,5% sui premi delle polizze di assicurazione obbligatoria che l’organizzatore o il venditore debbono stipulare a copertura della responsabilità civile verso il consumatore.

Lo stesso decreto sanciva che entro tre mesi dalla sua pubblicazione, dovevano essere determinate “le modalità di gestione e di finanziamento del fondo” con Decreto del Presidente del Consiglio di concerto con il Ministero del Tesoro, ma il regolamento di attuazione viene emanato il 23 luglio 1999, dopo quasi cinque anni e non comprendono i motivi di un così grave ritardo visto che, tra l’altro, il contenuto non reca alcuna novità e si limita, come è del resto nelle funzioni regolamentari, a prescrivere (in modo oltretutto non molto chiaro) le modalità di funzionamento di questo benedetto fondo.

Arrivati a questo punto, molte sono, quindi, le preoccupazioni che sorgono sulle concrete possibilità di funzionamento del fondo così costituito, aggravate, peraltro, dalle conseguenze del ritardo con cui il regolamento è stato approvato.

Il primo interrogativo riguarda la effettiva consistenza, a tutt’oggi, del fondo, che una valutazione realistica del Dipartimento del Turismo fa ascendere a 170 – 180 milioni di lire. Al riguardo, è previsto che il Dipartimento del Turismo verifichi, “la congruità dei capitali assicurati da ciascun organizzatore e venditore, in rapporto all’importanza dell’agente di viaggio e al volume delle operazioni svolte nell’ambito della propria attività turistica” (art.6 del Regolamento). Una indagine del genere, al di là dei tempi necessari per il suo svolgimento, si presenta, come ognuno può prevedere, assai…..difficoltosa, né si sa con quali mezzi il Dipartimento potrà procedere, se non ricorrendo all’aiuto dell’amministrazione finanziaria.

Vi è poi il problema dei versamenti fatti ( o che dovrebbero essere stati fatti) dal 1995 ad oggi: occorrerà controllare, per il tramite delle Compagnie di assicurazione se è stato osservato l’obbligo del versamento dello 0,5% sulle polizze, compito che comporta del tempo, a danno della immediata funzionalità del sistema.

Altra conseguenza del pluriennale ritardo, riguarda i diritti al risarcimento di coloro che sono stati danneggiati, per cause previste dalla legge, nel periodo intercorrente dal 17 marzo 1995 (data di istituzione del fondo) ad oggi.

A tale proposito appaiono del tutto legittimi gli interrogativi posti dal Presidente della FIAVET, Antonio Tozzi, il quale si richiede perchè non sia stata fissata, in maniera inequivocabile, la data a partire dalla quale le inadempienze verificatisi in passato sono ammissibili al fondo. E perchè non chiarire in modo esplicito che il rimborso al cliente avente diritto riguarda anche i pacchetti turistici con destinazione Italia? E perchè non specificare che qualora l’agenzia venditrice abbia provveduto a rimborsare il cliente a proprie spese, possa essa stessa richiedere l’intervento del Fondo, al posto del cliente già soddisfatto?
Insomma, da questi interrogativi emerge l’insufficienza di un regolamento che, nei quattro anni di attesa, avrebbe potuto e dovuto essere studiato per meglio corrispondere alle reali situazioni e alle legittime aspettative degli operatori e dei consumatori.

Tutto ciò, senza considerare che il ritardo con il quale è stato attuato il fondo precostituisce la possibilità di una sanzione, per lo Stato italiano, ad opera della Corte di Giustizia della Comunità europea, che già il 15 giugno del 1999 si è pronunciata condannando l’Austria per il ritardo di cinque mesi con il quale è stato recepito il contenuto della Direttiva.

E’ quindi assai probabile, per non dire certo, che una simile condanna potrà colpire anche l’Italia nel caso, tutt’altro che aleatorio, che da parte di qualche consumatore insoddisfatto si proponga ricorso all’organo giudiziario comunitario.

A questo punto ci sembra di poter prevedere che la “telenovela” del Fondo di garanzia sia ben lontana dalla sua conclusione, come si sperava – e come avrebbe dovuto essere – con la pubblicazione di questo Regolamento, di cui si avvertono invece le insufficienze e le inadempienze.

Sembra in ogni caso indispensabile, sia nella gestione dell’attuale situazione che in occasione di eventuali rielaborazioni, che ci si avvalga della collaborazione della categoria direttamente interessata, che finora ha ricoperto, suo malgrado, solo il ruolo dell’imputato: la categoria degli agenti di viaggio, che sono i primi ad essere interessati alla tutela dei turisti, i loro diretti clienti.

di Aldo Agosteo

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