La Professione del direttore di Albergo

La Liguria e la Calabria hanno recentemente formulato norme per l’esercizio dell’attività professionale di direttore d’albergo.

Le Regioni iniziano quindi a recepire la delega della Legge quadro sul turismo ed a legiferare sulle professioni turistiche  “nuove”, cioè su quelle attività non regolamentate dalla Legge quadro del 1983 e che tuttavia appaiono estremamente importanti. Tra queste rientra, certamente, l’attività del direttore d’albergo e tuttavia una normativa  di questa professione esiste soltanto in Calabria e Liguria, Umbria e Piemonte.

La Regione Calabria è intervenuta per precisare le modalità di ingresso nella professione che era stata già regolamentata  con Legge n. 20 del 1990, in attuazione della normativa del 28 marzo 1985, quando la Regione ha tracciato la prima  regolamentazione delle professioni turistiche disciplinando la figura del direttore d’albergo, del vigile turistico e dell’ispettore ecologico.

Per la Regione Calabria è direttore d’albergo chi, per professione, presta la propria opera presso strutture ricettive  assumendone la responsabilità nella conduzione  e nella gestione, sovraintendendo ed organizzando il lavoro di tutto il personale in servizio.

Nel 1990 è stato sancito che il Direttore deve essere presente negli alberghi e nei villaggi albergo a 3, 4 e 5 stelle.

Successivamente è stato disciplinato l’iter per l’accesso alla professione, le materie d’esame ed è stato altresì determinato che la presenza del direttore è obbligatoria negli alberghi a 3 stelle, con più di 40 camere.

La Regione Liguria definisce il direttore d’albergo con particolare riferimento ai compiti di direzione tecnico-amministrativa ed al fatto che la presenza del direttore è” il punto di riferimento tra la clientela e l’amministrazione dell’albergo”.

La Regione stabilisce per la presenza del direttore negli alberghi a 3 stelle, il limite di 140 posti letto e prescrive che possono operare quali direttore d’albergo a 4 stelle,5 stelle e 5 stelle lusso solo coloro che hanno conseguito il titolo con l’idoneità in due lingue straniere.

Si prevede l’istituzione dell’albo dei Direttori a livello regionale.

L’Umbria qualifica il  direttore con gli stessi criteri della Liguria mentre ha fissato un limite di 60 posti letto per l’obbligatorietà della presenza del direttore nelle strutture a 3 stelle.

Anche l’Umbria prevede l’albo professionale regionale.

Il Piemonte ha fissato criteri di qualificazione analoghi all’Umbria con un limite di 140 posti letto per la figura del direttore nella ricettività a 3 stelle ed ha previsto la tenuta da parte della Regione di un elenco professionale in cui  sono iscritti gli idonei.

Una normativa presente in tutte e quattro le Regioni è quella relativa al divieto per le strutture ricettive di rimanere prive del direttore d’albergo per un periodo superiore a 90 giorni, mentre come abbiamo visto differisce da una Regione all’altra il limite minimo obbligatorio per la presenza del direttore negli alberghi a 3 stelle; due regioni, inoltre, hanno stabilito che l’attività del direttore deve essere comunque prestata a titolo esclusivo presso una singola struttura ricettiva.

C’è una sostanziale identità nei programmi d’esame per il conseguimento dell’abilitazione professionale: legislazione turistica, principi di diritto civile, penale e fiscale, tecnica turistica, norme igienico-sanitarie sulla ricettività e sull’alimentazione, geografia turistica e lingue straniere.

E’ stata prevista la salvaguardia per tutti  coloro che già esercitavano tale professione e per tutti coloro che  (Regione Liguria e Piemonte) abbiano superato uno specifico corso di formazione.

Queste  le linee fondamentali  per l’esercizio dell’attività professionale di direttore d’albergo.

Volendo formulare qualche osservazione va detto che la legge della Liguria si presenta molto  ben articolata (forse perché è l’ultima nel tempo) e potrebbe costituire la griglia fondamentale per regolamentare questa attività anche da parte di altre Regioni.

Sarebbe opportuno inoltre che venisse deciso, in via uniforme, il limite minimo  (in camere o letti) per la presenza del direttore nelle strutture ricettive a 3 stelle, dal momento che non è certamente congruo che vi sia uno scostamento del limite notevole, dalle 40 camere ai 160 posti letto, da una Regione all’altra.

Sarebbe inoltre il caso di prevedere, come ha fatto la Calabria, la figura del direttore per la conduzione dei villaggi albergo,  villaggi turistici, etc. sia perché sono comunque rilevanti e centrali i servizi di base che il direttore deve organizzare sia perché tali strutture  ricettive possono avere una dimensione maggiore di quella di un  albergo a 4 o 5 stelle e necessitano quindi di una qualificata opera di coordinamento e punto di riferimento per la clientela.

E’ auspicabile pertanto che le Regioni proseguano  la loro attività legislativa tentando di realizzare una disciplina uniforme delle professioni turistiche e non esitando ad individuare le nuove attività.

di Antonio Sereno

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