Il contratto di formazione lavoro (CFL) è una modalità di assunzione entrata in vigore dal 1984 e la normativa che lo regolamenta è stata modificata, l’ultima volta, con la legge 451 del 1994. Questo tipo di contratto è stato istituito per facilitare la transizione dalla scuola (Insegnamento teorico) al lavoro (applicazioni di nozioni teoriche alla gestione concreta di una azienda). E’ servito anche a far emergere il lavoro “nero”, reso meno “conveniente” per le aziende che, assumendo giovani in contratto di formazione lavoro, ottengono forti sgravi contributivi.
Per stipulare un contratto di formazione lavoro è necessario:
- che i giovani abbiano un’età compresa fra i 16 ed i 32 anni con l’eccezione del mezzogiorno dove le Commissioni Regionali per l’impiego possono innalzare questo limite di età . Nel Lazio l’innalzamento, in via sperimentale fino al 31/12/96, (esclusa la città di Roma) è stato a 35 anni;
- che sia stipulato in forma scritta;
- che il datore di lavoro abbia trasformato in contratto a tempo indeterminato almeno il 60% dei contratti di formazione lavoro scaduti negli ultimi 24 mesi;
- che il datore di lavoro non abbia effettuato licenziamenti o sospensioni negli ultimi 12 mesi (a meno che non si tratti di professionalità diverse).
Il contratto di formazione lavoro può essere di due tipi:
contratto di tipo A: mirato alla acquisizione di professionalità intermedie, con una durata massima di 18 mesi e l’obbligo da parte del datore di lavoro di fare 80 ore di formazione teorica in aula (e non affiancamento); oppure mirato all’acquisizione di professionalità elevate, con una durata massima di 24 mesi e 130 ore di formazione teorica;
contratto di tipo B: ha lo scopo di agevolare l’inserimento professionale di un giovane senza lavoro o di adeguare le capacità professionali di un disoccupato da inserire in una nuova azienda. La durata massima di questo contratto è di 12 mesi e la formazione non può essere inferiore a 20 ore e deve riguardare la disciplina del rapporto di lavoro, l’organizzazione aziendale, la prevenzione ambientale e l’antinfortunistica. Anche queste ore di formazione teorica si svolgono in orario di lavoro e sono regolarmente retribuite. ln caso di inosservanza da parte del datore di lavoro per mancata formazione, il contratto può essere considerato a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda il trattamento economico è prevista una applicazione graduale dei Contratti Nazionali, mentre i trattamenti normativi sono generalmente uguali a quelli dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato. E’ possibile convertire il CFL in contratto a tempo indeterminato prima della scadenza prevista. Il contratto godrà comunque degli sgravi contributivi per l’intera durata inizialmente prevista. Secondo la legge 451/94, per i CFL di tipo B gli sgravi contributivi alle imprese si applicano subordinatamente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente ad esso per una durata pari a quello del CFL trasformato. Il periodo di lavoro in CFL é valido ai fini previdenziali e degli scatti di anzianità.
I contributi a carico dell’impresa variano a seconda della tipologia di essa (artigiana, industriale e commerciale) e della sua locazione (nord, centro, sud Italia).
I contributi del lavoratore invece, sono uguali a quelli degli altri dipendenti. Il dipendente assunto in contratto di formazione lavoro ha per legge diritto ad avere una copia del contratto (da parte del datore di lavoro), oltre ad una lettera di assunzione che precisa la qualifica iniziale e quella finale, il trattamento economico, il periodo di prova ed il CCNL di riferimento.
Egli non è inoltre obbligato a svolgere dello straordinario. Una volta terminato il contratto formazione lavoro, l’azienda deve dare al dipendente una dichiarazione che attesta il conseguimento della formazione raggiunta.
Un giovane assunto in contratto formazione lavoro in servizio militare o civile, ha diritto a completare il periodo di durata del contratto per i mesi mancanti, al termine del servizio di chiamata. In caso di rescissione da parte del datore di lavoro dal contratto formazione lavoro prima del termine concordato, se non per giusta causa, vi è come pena il risarcimento del danno; quest’ultimo sarà determinato in misura corrispondente alla retribuzione complessiva che il lavoratore avrebbe dovuto percepire fino al termine del contratto.
Nel caso in cui la rescissione del rapporto di lavoro avvenga per libera scelta del lavoratore, questi è tenuto a dare all’azienda il preavviso secondo le norme contrattuali vigenti; in caso di mancato preavviso, la pena applicata consisterà in una trattenuta economica la cui entità è rapportata al numero dei giorni di preavviso non dato.
Al momento dell’assunzione, la copia del contratto e la copia della lettera di assunzione che dovranno essere consegnate al giovane preciseranno:
- la durata del contratto formazione lavoro;
- le caratteristiche dell’attività lavorativa (mansioni, orario di lavoro, orario di formazione);
- il progetto formativo;
- l’inquadramento professionale (livello di entrata/uscita), la durata del periodo di prova.
E’ indispensabile avere tutte queste conoscenze relative al proprio contratto, perché il lavoratore possa svolgere un controllo sulla regolarità di quanto previsto per Legge e quanto viene svolto sul luogo di lavoro. La Legge infatti prevede che, in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto di formazione lavoro da parte dell’impresa, il contratto stesso venga trasformato a tempo indeterminato.
E’ inoltre stabilito che, nelle aree con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, il contratto di formazione e lavoro per le qualifiche medio-elevate, trasformato a tempo pieno ed indeterminato allo scadere del biennio, consente al datore di lavoro di continuare, per il periodo di un anno, a retribuire il giovane con la paga corrispondente al livello immediatamente inferiore a quello di inquadramento e di beneficiare degli stessi sgravi contributivi goduti durante i due anni della formazione lavoro.
Viene inserito, poi, un punto di salvaguardia mirato a limitare un utilizzo distorto della norma. Se infatti, durante gli ulteriori 12 mesi il lavoratore viene licenziato ingiustamente, il datore di lavoro è obbligato a restituire i benefici contributivi relativi all’arco temporale sopra riportato. In caso di maternità spetta, senza alcun requisito minimo contributivo, l’indennità di maternità obbligatoria e facoltativa. I periodi di astensione per maternità sospendono l’efficacia temporale del contratto, che riprenderà al rientro della lavoratrice sul posto di lavoro, al fine di continuare l’attività formativa, oggetto del contratto stesso. I contratti di formazione lavoro sono esclusi dalla Ind. di Mobilità in quanto tale contratto è assimilato ad un contratto a termine.
La Disoccupazione Ordinaria spetta solo nel caso in cui siano soddisfatti i seguenti requisiti: due anni di anzianità assicurativa ed un anno di contribuzione ai fini della disoccupazione. In mancanza dell’anno di contribuzione viene assegnata l’indennità con Requisiti Ridotti in presenza di almeno 78 giornate di lavoro.
In base alla normativa vigente riguardante l’infortunio e la malattia professionale sono tutelati tutti quei lavoratori appartenenti alle categorie per le quali è previsto l’obbligo di tale assicurazione. L’indennità , per evento avvenuto durante il rapporto di lavoro, potrà essere corrisposta anche dopo la conclusione dello stesso.
Perché il lavoratore riceva il pagamento diretto della prestazione, è necessario che questi lo comunichi tempestivamente all’INAIL. Per questi lavoratori (assimilabili ai lavoratori a tempo determinato) la malattia è corrisposta per un periodo non superiore a quello della attività lavorativa svolta nei 12 mesi immediatamente precedenti l’evento morboso, fermo restando il limite massimo di 180 gg. Dove il lavoratore, nei 12 mesi precedenti la malattia, non possa far valere periodi lavorativi superiori a 30 gg, il trattamento economico è concesso per un periodo massimo di 30 gg nell’anno solare. Il datore di lavoro corrisponderà l’ indennità di malattia per un numero di giorni equivalenti a quelli effettuati alle proprie dipendenze; le giornate eccedenti, maturate dai precedenti rapporti di lavoro, saranno erogate direttamente dall’INPS, nel caso in cui il lavoratore presenti domanda di pagamento diretto alla sede INPS.
L’azione per ottenere l’indennità di malattia inoltre, si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui si è verificato l’evento, ed una volta conclusosi il rapporto a tempo determinato cessa anche la corresponsione della indennità. Il lavoratore in contratto formazione lavoro può essere inquadrato ad un livello inferiore rispetto a quello previsto per la mansione che svolge.
(le seguenti informazioni provengono dal sito: teseogiovani.it)