Stato e Regioni: superare i contrasti

La nuova legge quadro sul turismo, approvata nel marzo 2001, che doveva chiarire il quadro dei rapporti Stato/Regioni e dare nuovo impulso al settore turistico non sembra avere sortito l’effetto sperato. Quattro regioni – Veneto, Piemonte, Lombardia e Liguria – hanno proposto ricorso alla Corte Costituzionale contro la legge 135: la Liguria ha impugnato soltanto l’articolo 2 (commi da quattro a otto) del provvedimento, le altre hanno rivolto la loro censura verso l’intera legge.
Sintetizzando i motivi di ricorso, le regioni ritengono violata la loro competenza in materia turistica dal meccanismo delle “linee guida” che dovrebbero essere utilizzate per fare chiarezza nei vari settori e sub-settori in cui si articola la materia turistica, facendo venir meno quindi la ragione principe della nuova legge e cioè l’emanazione di una disciplina omogenea che dia certezza al mercato turistico oggi disciplinato a macchia di leopardo dalle varie norme regionali spesso in contrasto tra loro. Dimenticando che le linee guida devono approvarsi da parte della Conferenza Stato/Regioni con l’apporto determinante delle regioni stesse, gli enti locali rifiutano di rinnovare la loro spesso obsoleta normativa attraverso un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con tale rivendicazione fanno venir meno, sostanzialmente, anche il complesso sistema di aiuti che la legge quadro aveva predisposto a favore del settore, oltre 400 miliardi di lire perchè, ovviamente, gli incentivi non partiranno se l’intera legge sarà riconosciuta incostituzionale.
Non è questo il momento per dimostrare l’infondatezza delle critiche regionali. In realtà sulla legge pende un’altra, ben più grave, spada di Damocle: il testo della legge costituzionale recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”. Il turismo scompare dalla Carta: nel nuovo articolo 117 esistono solo due livelli di azione statale, la legislazione esclusiva e quella concorrente; il turismo non è presente in nessuna delle due.

Sembra di poter quindi affermare che il nuovo assetto costituzionale rafforzi le osservazioni delle Regioni, non consentendo allo Stato di emanare provvedimenti in una materia che è sottratta al suo potere legislativo e regolamentare; rientra, invece, nella piena competenza degli enti locali che non devono più sottostare al potere di indirizzo e coordinamento che costituiva il limite delle prerogative regionali secondo il vecchio articolo 117 della Costituzione, limite che ha sorretto l’emanazione della precedente legge-quadro sul turismo del 1983.

L’unica conseguenza logica della riscrittura dell’art.117, sembra quella che le Regioni sono sono le uniche che hanno la facoltà di provvedere in materia turistica; allo Stato spetterà, eventualmente, solo il profilo internazionale del comparto. E, sulla base della riscrittura della norma costituzionale , appare incerto anche il destino della promozione del turismo all’estero!

Ulteriore conseguenza del nuovo regime – ed effetto principale del principio di sussidiarietà che scaturisce dal nuovo assetto – è che le funzioni in materia turistica saranno assegnate, unicamente e nell’ordine di Comuni, alle Province, alle Regioni ed all’Unione Europea quale ultima autorità legittimata a regolamentare il settore.

Di fronte a questo quadro c’è una realtà abbastanza singolare; sono stati già presentati in Parlamento numerosi provvedimenti che si occupano di turismo: cinque progetti di legge regolamentano il settore, intervenendo anche sulla legge quadro del 2001 e sul problema del riordino dell’ENIT e della promozione del turismo all’estero. Vi è stato poi un incontro del Ministro delle Attività Produttive con le Regioni e con le categorie per esaminare le problematiche della riforma della legge quadro, nel corso del quale tutti hanno convenuto sull’importanza di chiarire i temi fondamentali della politica generale del turismo e di pervenire ad una sua più efficace regolamentazione del settore. Risulta inoltre che le Regioni hanno esaminata la legge n. 135 nel corso di una serie di incontri tecnici ed hanno elaborato un documento unitario che contiene la traccia di quelle che dovrebbero essere le varie linee guida.

Si registra quindi molta buona volontà e molto interesse da parte di tutti i soggetti coinvolti nel turismo. Resta il dubbio se tale interesse riuscirà a prevalere sulle contingenze (ricorsi alla Corte Costituzionale ed avvio al federalismo), oggi esaltate dalle vicende internazionali assolutamente negative per il turismo.

C’è da augurarsi, quindi, che questa grave situazione determini le necessarie sinergie per superare i contrasti e rendere, comunque, possibile una migliore disciplina del turismo nell’interesse del Paese. Va riconosciuto, infatti, che al di là dei risultati, del Referendum confermativo della legge di modifica del titolo V della Costituzione, tutto è ancora possibile: la modifica dell’art.117 della Carta Costituzionale non ha certo determinato l’immediata ed automatica decadenza della normativa statale concernente il turismo, perchè altrimenti, non operando nell’immediato alcuna nuova normativa regionale, vi sarebbe il vuoto legislativo e conseguentemente un regime di assoluta anarchia anche amministrativa in questa materia.

Ciò non è accaduto e non può accadere. Restano quindi in vigore le leggi in materia ed in particolare resta ancora valida la 135 del 2001 – fino a quando non ci sarà una sentenza della Corte che lo dichiari incostituzionale – per cui ben può farsi luogo all’emanazione delle linee guida ove queste siano accettate dagli Enti locali chiamati a collaborare alla loro formazione.
Le Regioni avranno poi ulteriore spazio, attraverso i ricorsi già proposti, per individuare, eventualmente, quelle norme ritenute invasive della loro competenza e riconosciute tali dal giudice costituzionale.

di Antonio Sereno

< Gli Articoli di Azienda Turismo