Il decreto 629/94 e la sicurezza negli alberghi
Il Decreto 629/94, che recepisce nel nostro ordinamento le prime otto direttive comunitarie in materia di sicurezza del lavoro e che entrerà in vigore dal prossimo 27 novembre, non riguarda specificatamente gli esercizi alberghieri ma tutte le aziende produttive o di servizio, quale che sia la loro dimensione in termini di addetti. Non si tratta quindi della normativa antincendio del 1990, già analizzata,. Ma di un provvedimento molto più articolato e complesso, di portata generale: per gli alberghi il decreto sulla prevenzione dei rischio assume un carattere particolare, perché interessa non solo la sicurezza dei lavoratori, ma anche la sicurezza della clientela che dimora nella struttura ricettiva. E assume una specifica rilevanza per la peculiare articolazione degli spazi e dei percorsi, per la varietà degli impianti, dei servizi e degli arredi, per la diffusione delle tecnologie e delle fonti di rischio in ogni ambiente dell’edificio.
Di qui la necessità di una più attenta considerazione degli obblighi derivanti dal decreto, che non appaiono – occorre riconoscere – di facile adempimento.
I ruoli previsti dalla legge
Attraverso una definizione particolareggiata del ruolo e degli adempimenti attribuiti al datore di lavoro – in questo caso il titolare dell’esercizio alberghiero – la legge passa a descrivere l’istituzionee l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione.. Si identificano così nuovi soggetti – oltre al datore di lavoro, ai dirigenti preposti, troviamo il responsabile della sicurezza, il medico competente e il rappresentante dei lavoratori – e nuovi adempimenti – primo fra tutti la valutazione dei rischio e la redazione del relativo documento. Un insieme organico e strutturato di ruoli e obblighi a cui sono collegate precise e specifiche responsabilità e sanzioni, anche di natura penale.
Prima di addentrarci nella problematica relativa agli adempimenti richiesti dalle nuove norme, definiamo con maggiore approssimazione i ruoli:
- datore di lavoro: “qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che abbia la responsabilità dell’impresa ovvero dello stabilimento”;
- responsabile del servizio di prevenzione e protezione: “persona designata dal datore del lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate”responsabile dell’”insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda, ovvero unità produttiva”;
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: “persona,ovvero persone, elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro”;
- medico competente: “ medico in possesso di uno dei seguenti titoli: 1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente; 2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori in psicotecnica o in tossicologia industriali o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; 3) autorizzazione di cui all’art.55 D. Legge 18/8/91, n° 277”
gli adempimenti
Alla luce delle disposizioni appena date è utile introdurre la complessa problematica degli adempimenti.
Il primo compito del titolare – la cui attività costante di supervisione di tutte le operazioni è caratterizzata da una responsabilità assoggettata ad un severo regime sanzionatorio – è quello di procedere alla valutazione del rischio e all’elaborazione di un documento diviso in tre parti:
- una relazione sulla valutazione dei rischi e dei criteri adottati per tale valutazione;
- la descrizione delle misure di tutela (preventive e protettive) da adottare in relazione ai rischi accertati;
- la definizione del programma di attuazione di tali misure.
Tale documento rappresenta il perno sul quale gira tutta l’organizzazione della sicurezza in albergo.
Per operazioni di valutazione ed elaborazione e per gestire il servizio di prevenzione e protezione che deve essere istituito in ogni complesso ricettivo (così come in ogni altra azienda o ufficio), il datore di lavoro nomina il relativo responsabile che – coadiuvato da altri designati , dal medico competente e dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – coordina nella pratica tutte le attività previste.
Il servizio di prevenzione e protezione può anche essere organizzato con l’ausilio di soggetti esterni all’impresa, ma non per questo iltitolare è liberato dalla propria responsabilità in materia. Va precisato inoltre che l’esercente può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione e quindi assumere il ruolo di responsabile del servizio. In questo caso il titolare deve:
- informare preventivamente il rappresentante dei lavoratori;
- frequentare un apposito corso di formazione sulla sicurezza (per questo adempimento la legge prevede l’esonero fino al 31/12/96);
- trasmettere all’organo di vigilanza competente i seguenti documenti:
- – la dichiarazione attestante la capacità professionale in materia di sicurezza
- -la relazione sull’andamento infortunistico e tecnopatico della propria azienda
- – il documento di sicurezza aziendale
- -l’attestato di frequenza al corso di sicurezza.
Molta importanza è attribuita dalla nuova legge anche alla prevenzione degli incendi, degli incidenti, e a tutte le emergenze che richiedono necessaria evacuazione, nonché ai servizi di pronto soccorso e di sorveglianza sanitaria.
Formazione e informazione
L’elemento di assoluta novità, tuttavia, che coinvolge tutti gli operatori della sicurezza è quello della formazione e dell’informazione.
Formazione sull’insieme dei problemi della sicurezza, che riguarda tutti i soggetti ognuno considerato dal proprio punto di vista; formazione quindi come mentalità da acquisire e come flussi di comunicazione pluridirezionali. Perché, accanto ai casi espressamente previsti dalla legge, c’è la necessità di organizzare un’attività informativa che raggiunga tutti: il personale, ad esempio, collabora per la sua parte a valutare, a prevenire e a proteggere se stesso e gli altri dai possibili rischi derivanti dal suo operato. Nell’albergo, infatti, più ancora che in qualsiasi altro ambiente di lavoro, il dipendente deve essere formato ed informato non solo perché è anche egli passibile di sanzioni, ma soprattutto perché – la preparazione e la disponibilità del personale di un albergo rappresentano i principali atout di una efficiente ospitalità.
Di Andrea Franchini