Normativa sui Bed and Breakfast in Toscana

L.r. 9/12/99 n. 63; art 24 B&B LR n. 14 – 2005 modifica al TU LR n. 42-2000; art.39 reg. TU DPGR 2001, n. 18-R

  • Articolo 24
    Sostituzione dell’articolo 55 della l.r. 42/2000
  • 1. L’articolo 55 della l.r. 42/2000 è sostituito dal seguente:

Art. 55 – Affittacamere
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nello stesso appartamento, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.
2. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande. Gli affittacamere che oltre all’alloggio somministrano la prima colazione possono assumere la denominazione di “bed & breakfast”.

>> Le norme sui Bed and Breakfast nelle Regioni Italiane