Normativa sui Bed and Breakfast in Sardegna

Art.6 Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione Deliberazione n. 11/6 del 30.03.2001 Oggetto: L.R. 27 del 12.08.1998, art. 6. Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione. Atto di indirizzo applicativo ai Comuni.

1. Coloro i quali, nella casa in cui abitano, offrono un servizio di alloggio e prima colazione, per non più di tre camere con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, sono tenuti a comunicare al Comune la data di inizio e fine dell’attività.
2. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande preconfezionati per la prima colazione.
3. Le strutture di cui al presente articolo sono inserite in specifico elenco del quale l’Ente Provinciale per il Turismo o l’Ente che ne assumerà le funzioni cura la diffusione.

Requisiti tecnici
– 14 mq di superficie minima per camera doppia;
– 9 mq di superficie minima per camera singola;
– 4 mq di incremento minimo per un letto aggiunto di tipo tradizionale;
– 1 mq di incremento minimo per un letto aggiunto di tipo a castello;
– cubatura aggiuntiva minima di 7 mc per alloggiato e fino ad un massimo di 4 posti letto per camere con più di 3 posti letto;
– altezza delle camere e vani ad uso comune secondo le previsioni dei regolamenti comunali per le civili abitazioni.

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