La Legge regionale 24 luglio 2001 n. 17 recante “Istituzione e disposizioni normative dell’attività ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere)”.
DGR n. 67 del 01/02/2006 “L.R. 24.07.2001, n. 17 – Istituzione e disposizioni normative dell’attività ricettiva di Bed & Breakfast (affitta-camere)
Definizione dell’attività di Bed & Breakfast
Costituisce attività ricettiva di Bed & Breakfast l’offerta del servizio di alloggio e prima colazione da chi, nella casa in cui abita, destina non più di sei camere con un massimo di dieci posti letto, con carattere saltuario o per periodi stagionali ricorrenti.
L’esercizio dell’attività di Bed & Breakfast non costituisce modifica di destinazione d’uso dell’immobile e comporta, per i proprietari o i possessori dell’unità abitativa, l’obbligo di dimora nella medesima per i periodi in cui l’attività è esercitata o di residenza nel Comune in cui è svolta l’attività purché l’unità abitativa sia ubicata a non più di cinquanta metri di distanza dall’abitazione in cui si dimora.
Marchio identificativo dell’attività ricettiva di Bed & Breakfast
La Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad approvare un apposito marchio identificativo dei “Bed & Breakfast” in Puglia e a pubblicare, aggiornandolo ogni due anni, l’elenco degli iscritti all’Albo.
Il marchio è trasmesso ai Comuni e messo a disposizione degli operatori. A spese degli interessati il marchio può, inoltre, essere affisso all’esterno delle unità abitative adibite all’esercizio dell’attività.
Sanzioni
La promozione dell’attività ricettiva di Bed & Breakfast, in mancanza dell’iscrizione all’Albo, comporta una sanzione, elevata dai Comuni.