Legge regionale 13 marzo 2000, n. 20. Integrazione della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 “Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere” e modifica della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 “Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica. Ha inserito l’articolo 15-bis alla LR n. 54/1979.
L’attività, che deve avere carattere di saltuarietà anche se per periodi stagionali ricorrenti, deve essere esercitata utilizzando non più di tre camere con un massimo di sei posti letto.
Il periodo complessivo di apertura nell’arco dell’anno non può superare i duecentosettanta giorni, da
articolarsi nel seguente modo:
a) un periodo minimo di apertura continuativa di quarantacinque giorni;
b) i rimanenti periodi devono essere di almeno 30 giorni ciascuno.
L’esercizio dell’attività di “bed and breakfast”, qualora usufruisca di eventuali contributi pubblici, deve avere una durata minima di dieci anni.