Legge regionale 16 Luglio 2007 n. 15 “Testo d Unico delle leggi regionali in materia di turismo”. Dall’articolo 45 all’articolo 49.
L’attività può essere esercitata in non più di tre stanze con un massimo di sei posti letto; qualora l’attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. I locali devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d’igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.