Normativa sui Bed and Breakfast in Emilia Romagna

Legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità art. 43 – disposizioni transitorie riguardanti le attività di bed & breakfast.

Il conduttore dell’attività ha l’obbligo della residenza anagrafica nella abitazione dove si esercita l’attività, in non più di 3 camere e 6 posti letto più eventuale letto aggiunto per minori di 12 anni per ogni camera, avvalendosi della normale conduzione familiare, ivi compresa l’eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia.

La capacità ricettiva per camera non può superare i limiti previsti dai regolamenti comunali di edilizia e sanità vigenti (9 mq. Per 1 posto letto 14 mq. Per 2 posti letto (DM – Ministero per la sanità Decreto 5 luglio 1975).
Un servizio bagno ad uso esclusivo degli ospiti qualora l’attività si svolga in più di una stanza; La permanenza degli ospiti non può protrarsi oltre i sessanta giorni consecutivi e deve intercorrere un periodo, non inferiore a cinque giorni, per potersi rinnovare un nuovo soggiorno al medesimo ospite.

Si può scegliere fra: l’apertura di 120 giorni per un periodo anche non continuativi o il tetto di 500 pernottamenti nell’arco dell’anno. L’attività deve essere svolta senza la fornitura di servizi aggiuntivi e in ogni caso senza l’organizzazione in forma di impresa.

  • Circolare del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche prot. n. PG/08/227543 del 3 ottobre 2008 – Differenze fra Room and Breakfast e Bed and Breakfast
  • Determina del Responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche n. 17649 / 2004 – Approvazione modulistica relativa alla attivita di bed & breakfast.
  • Delibera della Giunta Regionale n. 2149 / 2004 – Approvazione standard strutturali e requisiti di esercizio per l’esercizio dell’attivita saltuaria di alloggio e prima colazione.

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