Il sistema turistico locale nella legislazione regionale

L’argomento più interessante della nuova legge della riforma, ovvero quello dei Sistemi Turistici Locali, è stato affrontato solo da Umbria e Puglia e risolto in sostanza con un rinvio a norme regolamentari successive, dopo aver però fissato dei criteri di massima, che per l’Umbria sono:
• appropriatezza, omogeneità e significatività dell’ambito territoriale, nonché indivisibilità dell’unità minima territoriale,costituita dall’ambito comunale;
• integrazione delle risorse;
• consistenza e rilevanza delle risorse turistiche;
• esistenza di accordi in forma scritta, per la collaborazione tra enti e imprese singole o associate, e di strumenti di concentrazione con le associazioni degli operatori e le autonomie funzionali.

L’Umbria considera i sistemi turistici locali come “articolazione fondamentale dell’organizzazione turistica infraregionale” che “rappresentano lo strumento per l’attuazione della collaborazione tra pubblico e privato nella gestione delle attività di formazione del prodotto turistico, mediante la valorizzazione integrata delle risorse locali, di promozione e commercializzazione dell’offerta”.

Lo stesso vale per la Puglia (l.r. n. 1 dell’11 febbraio 2002). Norme di prima applicazione dell’articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n.135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese) che rimanda ad un apposito regolamento per definire modalità e finanziamenti dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, nei limiti delle risorse che potranno pervenire dal fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica istituito presso il Ministero dell’Industria.
Anche la Puglia definisce gli obiettivi dell’attività dei sistemi turistici locali così determinandone le finalità: sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione; attuare interventi intersettoriali e infrastrutturali necessari alla qualificazione dell’offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi; sostenere l’innovazione tecnologica degli Uffici di informazione e di accoglienza ai turisti (IAT), con particolare riguardo alla promozione degli standard dei servizi al turista, di cui all’articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 135/2001; sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, certificazione ecologica e di qualità, e club di prodotti, nonché alla tutela dell’immagine del prodotto turistico locale; promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici, per l’ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all’estero.

Di fatto si tratta di una letterale trascrizione di quanto previsto dalla legge 135/2001(art,5,comma 4).
Per ora non c’è altro. Le regole dei sistemi turistici locali verranno dall’elaborazione degli addetti ai lavori che già oggi possono contare su altre normative diffuse nella legislazione regionale e che potrebbero essere studiate per tentare di realizzare un corpus se non unitario, almeno omogeneo.
Insomma, non sarà facile disegnare il quadro dei sistemi turistici locali, anzi è molto probabile che alle numerose domande su criteri qualitativi e quantitativi di individuazione, creazione e gestione dei vari sistemi locali, verranno date, se e quanto verranno date, altrettante risposte e diverse tra loro.
Cosicché un operatore qualsiasi che abbia sedi in più di una regione(catene alberghiere e commerciali, agenzie, organizzatori di eventi e congressi), dovrà barcamenarsi tra regole, strategie e logiche diverse.
Ma tant’è………ci sarà abituato.

di Raffaella Tiberino

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