Intersettorialità, impresa, qualità e promozione
Quando si parla di turismo come risorsa economica essenziale allo sviluppo e all’ occupazione e alla necessità di un suo riposizionamento internazionale, combinando gli assets del Paese (ambiente e beni culturali), non si può prescindere da quel filo conduttore che lega idealmente i temi dell’ intersettorialità, dell’impresa, della qualità, della promozione, che devono essere “assimilati” da soggetti pubblici e privati per diventare punti di riferimento del settore a livello nazionale e locale. La legge quadro appena approvata, attraverso i principi cui si ispira(art. 1), pone questi temi all’ attenzione di chi, soggetto pubblico o privato, dovrà applicarla.
Una legge da sola non esaurisce e non esaudisce tutto ciò che può essere richiesto dal comparto, ma può tuttavia innescare un circolo virtuoso e far fare un salto di qualità all’ azione pubblica del turismo, per dare finalmente spazio ad un sistema integrato tra le imprese e tra imprese e territorio per un più globale Sistema Paese che aspetta solo di esprimersi in tutte le sue potenzialità. Cerchiamo perciò di capire meglio quello che il nuovo testo legislativo ha voluto di fatto affermare e che dovrà essere tenuto presente per permettere che non resti sulla carta, ma si arricchisca di contenuti – fatti di esperienze e di competenze – da trasfondere nelle linee guida previste dall’art.2.
Intersettorialità : in un Paese si può parlare di alto livello qualitativo dell’industria turistica quando, e solo se, vi è una corretta politica dell’ambiente e del territorio, quando i beni culturali sono visitabili in sicurezza e godibili dall’ abitante del luogo e dal turista, quando i trasporti sono efficienti e garantiti sul territorio, quando la cultura dell’ospitalità permea ogni stato sociale e non è limitata – se lo è – ai soli operatori professionali.
Da qui nasce il federalismo come vera e propria “necessità”:
- per il ruolo che assumono , nella programmazione del territorio, le Regioni (v. leggi urbanistiche, dei trasporti, dell’ambiente, piani della costa, ecc. ) e gli Enti Locali (v.piani regolatori, piani urbanistici comunali e provinciali, piani di depurazione, illuminazione, nettezza urbana, estetica e arredo urbano, vigilanza pubblica e sicurezza, ecc.).
- per questo l’art.2 che riguarda le competenze fa interagire ad uno stesso tavolo – con ruoli non sovrapposti ma interagenti – Stato, Regioni ed Enti Locali.
Da qui nasce il concetto di sviluppo sostenibile e di turismo sostenibile:
- un’economia che tiene insieme, in un equilibrio non facile, tutela e fruizione, conservazione e riqualificazione, nei termini di una vera e propria tutela attiva;
- – un sistema di infrastrutture che privilegia l’accessibilità a siti noti e meno noti e a beni culturali e ambientali diffusi sul territorio, con lo sviluppo attento ma determinato dei trasporti, delle vie di comunicazione e dei terminali (porti e approdi turistici, aeroporti, stazioni ferroviarie, ecc.);
- un turismo che pone alla base del proprio sviluppo un piano mirato a garantire la redditività di una località turistica in una prospettiva di lungo periodo e che persegue compatibilità ecologica, compatibilità socio-culturale, compatibilità economica;
l’’ambiente , l’abitante, il turista visti come indicatori non di contrapposizione ma di visione armonica all’ interno del sistema: la carta del turista (da considerarsi più come ospite che come consumatore), prevista dall’art. 4, dovrà interpretare questo essenziale connubio.
Da qui nasce anche un nuovo rapporto tra pubblico e privato, sintetizzato e rappresentato al meglio nell’art.5 ove non si parla solo di singola impresa o di singolo Ente ma di vero e proprio Sistema Turistico Locale:
- un pubblico che pianifica il territorio, crea infrastrutture e servizi adeguati, salvaguarda e valorizza l’ambiente come vera e propria risorsa, vigila sulla sicurezza dei cittadini e degli ospiti, snellisce le procedure (anche attraverso un utilizzo diffuso e attento delle conferenze dei servizi e degli accordi di programma);
- un privato che investe per migliorare l’offerta ricettiva e il contesto in cui opera.
Impresa : il turismo è corredato da un insieme di imprese che trasformano e utilizzano le “materie prime” più disparate (sole, mare, territorio, beni culturali) per produrre una merce, la vacanza, che viene acquistata e consumata, prodotta ed esportata e che muove grandi capitali e masse di consumatori.
La Riforma della legislazione turistica, ridefinisce quindi in senso assai moderno il concetto di impresa turistica come vera e propria “impresa”, estendendo a suo favore tutti i benefici, incentivi e agevolazioni fiscali dell’industria (vedi art.7). Ciò non significa annullare le differenze di sostanza e di contenuto esistenti tra i i due tipi d’impresa e non impedisce un eventuale riconoscimento della UE volto ad escludere dai vincoli comunitari i regimi di aiuto che interessano le imprese turistiche.
Il problema è doppio turismo/industria per sostenere una concorrenza straniera che gode di privilegi che le imprese turistiche italiane non hanno e una concorrenza interna tra le imprese economiche (basti ricordare, il confronto con l’industria, il più basso costo delle utenze, il recupero dell’IVA all’ esportazione che potrebbe applicarsi alle presenze straniere, i diversi trattamenti in campo fiscale, urbanistico, di legislazione del lavoro), ma anche – oggi più urgente che mai – la revisione della definizione di impresa turistica.Allo stato della vecchia legislazione infatti, era impresa turistica solo quella che svolgeva attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici.
Ora c’è bisogno di proporre, come fa il nuovo testo legislativo, una visione di “sistema” dell’impresa turistica che sappia far interagire, con le politiche di programmazione del territorio, attività di produzione di commercializzazione di servizio e di consumo (ricettività, ristorazione, strutture congressuali, stabilimenti balneare, ecc. ) in una visione unitaria, concorrente alla formazione dell’offerta turistica.
Nuova impresa presuppone però nuovi imprenditori, incentivati ad associarsi e ad investire in qualità, così come sottolineato tra le finalità dei Sistemi Turistici Locali (art.5, c4).
Qualità:il desiderio di qualità – dell’accoglienza, della formazione di nuove e consolidate figure professionali, delle strutture ricettive, dell’ambiente – è significatamene ribadito all’ interno delle linee guida (art. 2, c4) e dovrà tradursi in standard minimi accettabili e in parametri misurabili e garantibili.
Alcune Regioni si sono attivate e si stanno attivando per attribuire machi locali alle imprese, per elevarne gli standard minimi di qualità, ma di norma, nel mare di machi, bollini, contrassegni vari, sembra che solo riconoscimenti internazionali, universalmente noti e quindi universalmente apprezzabili, possano costituire vero elemento distintivo.
Per rassicurare quel turista / cliente / utente / consumatore / ospite, che è il soggetto primario che sollecita la qualità, appare quindi più utile sviluppare azioni già affermate, percorsi tipici di altri comparti ed altre realtà, divenuti ormai patrimonio comune (es. le ISO 9000 per la qualità gestionale o le ISO 14000 per la compatibilità ecologica delle attività economiche organizzate).
Sulla qualità dell’ambiente significativo è anche il riconoscimento europeo delle Bandiere Blu, che garantiscono un livello di eccellenza dei servizi a terra – stabilimenti balneari in primis – e delle acque di balneazione delle nostre località costiere. E anche il marchio delle Bandiere Arancioni, nato da poco in Liguria con la collaborazione del TCI, e sviluppatosi in breve tempo in molte altre realtà italiane, muove dallo stesso spirito delle bandiere blu e vuole essere un riconoscimento per le aree dell’entroterra che si adeguano a determinati standard ambientali e di servizio, dando vita a quell’ hotel paese che sta diventando punto di riferimento di molti Patti territoriali tra Enti Locali e imprese, e che potrà a pieno titolo diventare punto di riferimento dei Sistemi Turistici Locali.
In questo scenario entra in gioco prepotentemente anche il mondo della Scuola, dell’Università, della Formazione Professionale post diploma e post laurea, della formazione continua: se vogliamo una gestione del bene pubblico e del mondo dell’impresa turistica all’ altezza dei tempi e della competizione globale, dobbiamo pensare a profili professionali forti, sistematicamente aggiornati, che possono prefigurare un’offerta d’eccellenza ed apprezzabile delle nuove tecnologie.
Purtroppo ad oggi si riscontra – da parte delle imprese turistiche – una forte propensione ad utilizzare personale con la sola scuola dell’obbligo (più del 50%) e ancora troppo poco si fa ricorso a personale scolarizzato e specializzato, a professionalità nuove o di frontiera: eppure si potrà reggere la concorrenza solo con la comprensione, come è avvenuto per la piccola e media impresa industriale, che la qualità della formazione è essenziale, anche per le qualifiche più basse.
Promozione : oggi molti enti pubblici e privati chiedono quale possa essere lo strumento più idoneo a promuovere se stessi e il “prodotto” che li caratterizza. Nel campo turistico la promozione diventa elemento essenziale e costitutivo della programmazione “aziendale” e ci si interroga su quale sa il “prodotto” da promuovere e gli strumenti di cui dotarsi.
La legge quadro non si sofferma, come faceva la L. 217/83, sui temi specifici della promozione, facendo intravvedere una logica organizzativa più legata alle realtà locali, pur in un quadro di riferimento nazionale per l’esportazione all’estero di una “marca Italia” unitaria (art, 1, c.2 / e art. 2, c.5,b)e per una uniformità delle terminologie e degli standard minimi di qualità dei servizi di informazione e di accoglienza dei turisti (art. 2, c.4,a).
Proviamo perciò a dare alcune risposte: se il “prodotto” turistico per eccellenza è il territorio, nella sua accezione più ampia di paesaggio, per promuoverlo si devono poter utilizzare strumenti atti ad evidenziare tutte le caratteristiche imprenditoriali, culturali, naturalistico-ambientali, di accessibilità, idonei a comunicare un’immagine unitaria non frammentata di un intero territorio e contestualmente a valorizzare la specificità di ogni singola zona e/o di ogni “club di prodotto” (balneare, naturalistico-ambientale, artistico-culturale, congressuale –d’affari, gastronomico, sportivo, salutistico e di fitness…..).
Gli strumenti che si adottano non possono quindi che essere diversificati nell’offerta ma unitari negli obiettivi, in una logica di “sistema”. Se snellezza delle procedure, unitarietà di intenti, valorizzazione specifica e complessiva delle potenzialità di un territorio, gestione organizzativa delle destinazione, rappresentano gli elementi essenziali cui fare riferimento, pensiamo sia utile ragionare all’ interno di una serie di coordinate comuni cui possano corrispondere strumenti anche differenziati a livello nazionale (ENIT) e da Regione a Regione (Agenzie, APT, ecc.):
- programmazione finanziamento pubblico, per evitare che l’ingresso dei privati condizioni la promozione a fini “parziali”;
- gestione mutuata dal privato, con organi snelli per ridurre al massimo le procedure e le vischiosità interne e ottenere l’immediatezza delle decisioni e l’unicità della rappresentanza esterna;
- progetti con soggetti pubblici e privati (Enti Locali, Camere di Commercio, Categorie , Consorzi, Fondazioni Bancarie, Imprese singole e associate, Agenzie di viaggio, Enti turistici-culturali-sportivi….), con possibilità di finanziamento “misto” finalizzato alla realizzazione dei progetti stessi.
Se quindi appare opportuno spostare l’apporto dei privati dalla gestione alla progettualità, appare altre sì superata o da superare una promozione gestita direttamente da Enti strutturalmente “pesanti” e giocoforza farraginosi nelle procedure , siano essi lo Stato, le Regioni, le Provincie o i Comuni, pena l’inefficacia della promozione e della comunicazione : a tali soggetti istituzionali vanno piuttosto demandate la programmazione e le linee di indirizzo delle politiche del territorio (infrastrutture, snellimento delle procedure, incentivi mirati alla qualità,…..) e con le politiche socio-economiche settoriali e generali
In questa logica i Sistemi Turistici Locali, previsti dalla nuova legge quadro, possono diventare i nuovi soggetti cui fanno riferimento le APT ( o altri organi) con l’obiettivo di costruire e promuovere un sistema integrato di offerta, e le Agenzie Regionali, così come l’ENIT a livello nazionale, possono diventare strumenti per la promozione non solo del comparto turistico, ma dell’insieme delle politiche territoriali-economiche-sociali di ogni Regione, o dello Stato (es. rapporto ENIT-ICE).
Ma se si vuole che il turismo sia riconosciuto a pieno titolo come uno degli assi portanti dell’economia nazionale, riposizionandosi a livello internazionale, non bisogna dimenticare di coinvolgere anche il singolo cittadino abitante del luogo, perché intravveda nel turista un ospite curioso, da accogliere con l’orgogliosa consapevolezza della qualità della propria “casa”.
Troppo spesso infatti si dimentica che il turismo, oltre ad essere significativo fattore di sviluppo, dà l’opportunità di godere di bellezze naturali e artistiche, ma anche di incontrare persone con cui dialogare per conoscere culture, tradizioni e stili di vita diversi: anche in questo senso andrebbero utilizzati i buoni vacanza previsti dall’ art. 10 della legge quadro.
Col termine accoglienza-simpatia si vuole intendere proprio quella atmosfera – solo apparentemente imponderabile – che raccoglie dai turisti il massimo gradimento: l’ultima ricerca commissionata dal Ciset alla Daxa in analogia con quelle presentate dal Touring, attribuisce un voto di 8.4 all’ accoglienza-simpatia riscontrata da parte dei turisti stranieri, su una media comunque molto alta (8.3) comprendente giudizi su città e opere d’arte (8.5), su paesaggio e ambiente naturale (8.4), su alberghi e altri alloggi (7.7), su pasti e cucina (8.5), su prezzi e costo della vita (6.7), su qualità e varietà dei negozi (7.8) su informazioni e servizi per turisti (7.5), sulla sicurezza (7.6).
Questi sono gli ingredienti al centro delle linee turistico-culturali-ambientali che il Governo Nazionale, le Amministrazioni locali e le stesse imprese devono sentirsi impegnati a sostenere, e che permetteranno alla legge quadro di prendere forma e sostanza.
IL FONDO DI GARANZIA
Com’è noto, con il decreto del 23.7.1999, n. 349, il Ministero dell’Industria ha adottato il Regolamento di gestione e funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetti turistici, in esecuzione del Decreto legislativo 17.3.1995, n. 111, che ha recepito una specifica Direttiva comunitaria (n.90/314 CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”), mirata alla tutela del consumatore turistico.
Il Fondo in questione pone l’Italia all’avanguardia, per quanto riguarda la proiezione del cittadino rispetto ai problemi che possono verificarsi nei rapporti con un agente di viaggio nei cosiddetti IT – inclusivetours. E’ sembrato opportuno, infatti, disporre una particolare tutela dell’utente di una serie di servizi, quale è quella connessa a un viaggio tutto compreso, considerato che il viaggiatore può trovarsi in difficoltà con i vari prestatori di servizi, nei confronti dei quali non può esercitare alcun tipo di controllo per cui risulta “parte debole” nel rapporto.
La nuova legge-quadro sul turismo, esaltando la funzione sociale del fenomeno, recepisce e sviluppa il sistema delle tutele per gli utenti del mercato turistico, orientando il mercato verso una sempre maggiore trasparenza, In quest’ottica deve riconoscersi che le risorse originariamente destinate ad alimentare il Fondo di garanzia (una quota pari allo 0,5% sui premi delle polizze di assicurazione obbligatorie pagate dagli agenti di viaggio) erano assolutamente insufficienti per assicurare il funzionamento del Fondo. Basti pensare ai costi di noleggio di un vettore aereo necessario per assicurare il rientro in Patria di gruppi di turisti bloccati all’estero – com’è avvenuto durante la festività di fine anno – per comprendere che 80 milioni all’anno sono assolutamente inadeguati.
Si è provveduto pertanto (Legge 5.3.2001,n. 57, art.15) all’elevazione al 2% della quota sui premi delle polizze da destinare al Fondo, il che comporta un congruo incremento delle disponibilità del Fondo medesimo che, a regime, potrà raggiungere i 400 milioni l’anno. Dovrà essere poi elaborato un meccanismo che consente di conservare – da un anno all’ altro – le eventuali somme non utilizzate, in modo da consentire una base finanziaria sufficiente per eventuali emergenze.
di Maria Paola Profumo