Sono natanti:
a) le unità di diporto a remi;
b) le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati; c) ogni unità da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera
b), destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne.
(Articolo 13, comma 1, legge 8 luglio 2003 n. 172 “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”)