Nuove responsabilità per gli organizzatori di viaggi
La signorina austriaca Leitner aveva acquistato dalla TUI, per sé e per la sua famiglia, un viaggio e soggiorno in un club situato in Side (Turchia). Purtroppo, dopo alcuni giorni di vacanza, la Leitner fu colta da febbri violente e da altre manifestazioni causate da intossicazione alimentare (salmonella), che perdurarono per l’intero periodo del soggiorno. Anche altri clienti si ammalarono accusando degli stessi sintomi.
Il caso della signorina Leitner non presenta, sin qui, carattere di eccezionalità, rientrando in quella casistica di eventi statisticamente compresi nella norma. Ma per altri versi il nome della turistica austriaca resterà legato ad un evento straordinariamente importante, quasi rivoluzionario. Perché la Leitner,convenendo in giudizio la TUI, piuttosto reticente a prestare attenzione alle sue rimostranze, richiese – in applicazione della direttiva europea 90/314 CEE concernente i viaggi, “tutto compreso” – un risarcimento comprensivo, oltre che dei danni fisici subiti, anche del danno morale causato dal mancato godimento della vacanza”.
Avendo il giudice di primo grado accordato soltanto il risarcimento dei danni fisici, in quanto il diritto austriaco non prevedeva la figura del danno morale per casi simili a quello in causa, la Leitner ricorse in appello. In questa sede, il giudice rilevò che la legislazione degli Stati membri dell’Unione Europea era, a proposito del risarcimento del danno morale, piuttosto difforme e pertanto occorreva chiedere alla Corte di giustizia europea l’interpretazione autentica dell’Art 5 della direttiva che, riguardo ai danni diversi da quelli corporali,sembrava non escludere la possibilità di una compensazione dei danni cosiddetti “morali”.
La Corte di giustizia, sentita anche la Commissione europea, in sentenza del 12 marzo 2002 ha chiuso la questione,dichiarando che “l’Art.5 della direttiva 13 giugno 1990, 90/314/CEE deve essere interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’impedimento o della cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso”.
Le conseguenze della sentenza non hanno tardato a farsi sentire e le prime avvisaglie di ciò che potrà accadere sono state subito avvertite nel nostro Paese.
Con una sentenza del 13 marzo 2002, il giudice di pace di Lecco ha condannato il tour operator IGV al pagamento , oltre che dei danni materiali, anche dei danni subiti “per vacanza rovinata”, In questo caso, le inadempienze poste a causa del danno sono da imputare alla mancata esecuzione di molti servizi alberghieri, compresi nel contratto di viaggio e reclamizzati nei pieghevoli pubblicitari(tra l’altro,il ricorrente aveva anche denunziato il tour operator all’Autorità garante per pubblicità ingannevole,ottenendo la condanna e la diffida all’ulteriore diffusione del materiale pubblicitario). Il giudice di Lecco si è semplicemente richiamato alla sentenza della Corte di giustizia europea, ponendosi così alla testa delle molte presumibili e analoghe decisioni che potranno essere adottate in sede di giustizia.
Anche su altri versanti, del resto, la direttiva europea ha attribuito nuove responsabilità che graveranno sull’agente di viaggio.
Una sentenza del Tribunale di Palermo, sempre facendo riferimento alla direttiva, ha riconosciuto indebita la richiesta di una penale da parte del turista che annulli un viaggio prenotato, ove nel
contratto non sia previsto eguale obbligo, in caso di mancata effettuazione di viaggio stesso, da parte del tour operator: in caso cioè di mancata reciprocità.
L’allarme nel mondo dei viaggi organizzati si è rapidamente diffuso, tanto che la FIAVET ha promosso riunioni a carattere regionale,dalla quali è emersa la necessità di fronteggiare il nuovo contenzioso attraverso la stipulazione con le compagnie assicurative di strumenti che contemplino
anche le eventuali spese dovute a questo nuovo tipo di risarcimento.
La vicenda suggerisce alcune considerazioni:
- la grande espansione del turismo organizzato richiede una preparazione professionale degli operatori sempre più adeguata alla crescente importanza della pratica turistica nella società moderna;
- nel settore del turismo, come in altri aspetti della vita sociale, si appalesa sempre più incisiva l’azione legislativa degli organismi comunitari, per cui è da attendersi che le più significative innovazioni saranno introdotte da decisioni sopranazionali,vista la pratica impossibilità – almeno in Italia – che il Parlamento legiferi ancora in questa materia;
- la tutela del consumatore/turista ha registrato importanti progressi a vantaggio del turismo in generale, per cui anche gli agenti di viaggio, pur apparendo oggi i soggetti più colpiti, non potranno che trovare vantaggi da situazioni chiare ed esaustivamente regolate sul piano normativo.
Questa terza considerazione ci riporta alla situazione di appena trent’anni fa, quando il concetto di tutela del consumatore era praticamente sconosciuto e la legge mirava ad assicurare in via diretta solo l’interesse generale, all’interno del quale poteva trovare giusta difesa – ma non sempre sufficiente – il diritto del singolo. Del resto, fin dall’inizio degli anni settanta, il movimento turistico mondiale aveva raggiunto dimensioni eccezionali, ma gli strumenti legislativi erano ancora quelli emanati molti anni prima , quando la pratica turistica era riservata ad una netta minoranza. In Italia
il turismo organizzato era ancora disciplinato da una legge del 1936 che aveva ben tenuto, ma che era pur sempre una legge concepita per esigenze ormai superate. I base a quella legge, la licenza di esercizio della professione di agente di viaggio(subordinata anche al possesso di requisiti personali di moralità) era rilasciata conformemente al giudizio degli organi di Pubblica Sicurezza ed era sottoposta a periodici controlli. In seguito, il trasferimento della materia turistica alla competenza normativa delle Regioni e abolizione dell’intervento della Pubblica Sicurezza, in concomitanza con una improvvisa proliferazione delle richieste di apertura di nuove agenzie di viaggio, causarono un allentamento di controlli che non giovò certamente alla qualificazione del settore.
Alla inazione del legislatore nazionale e regionale, una prima risposta fu data da una Convenzione internazionale relativa al Contratto di viaggio(C.C.V.), firmata il 23 aprile 1970 a Bruxelles e recepita in Italia con una legge del 1977. Tale convenzione, pur rappresentando un primo passo verso una moderna normativa, era però più diretta a chiarire le responsabilità e i reciproci rapporti tra l’organizzatore di viaggi(tour operator) e l’agente venditore(travel agent), che a tutelare i diritti dei turisti. Ma il vero problema – e cioè le tutela del consumatore/turista – fu affrontato in più tempi dalla Comunità Europea che, non avendo ricevuto dal Trattato di Roma una competenza diretta in materia di turismo, dovette in primo luogo “autoinvestirsi” della capacità di intervenire nei problemi del settore.
Dalla constatazione che – come è detto nelle premesse della direttiva 90/314 – “in materia di viaggi vacanze e circuiti tutto compreso, esistono notevoli divergenze tra gli Stati membri, sia sul piano normativo, sia per quanto riguarda la prassi corrente, il che comporta ostacoli alla libera prestazione dei servizi Stati membri”, il Consiglio europeo trasse la decisione, nel maggio 1981, di autorizzare studi e approfondimenti ai fini della presentazione di opportune proposte, “tenendo conto della loro rilevanza ai fini della tutela di consumatori e degli effetti di legislazioni nazionali diverse sul buon funzionamento del mercato comune”
Successivamente, con una risoluzione del 10 aprile 1984, il Consiglio si pronunciò favorevolmente per una politica Comunitaria del turismo, e nel 1986 nel quadro di “un nuovo impulso alla politica di tutela dei consumatori” , sottolineò l’esigenza di addivenire all’armonizzazione delle legislazioni in materia di servizi “tutto compreso”. Il lungo processo proseguì infine, con una tormentata elaborazione che si concluse con l’approvazione della direttiva nel 1990,nel testo definitivo che conosciamo.
Oggi, come la sentenza della Corte europea ci dimostra, il processo di riqualificazione della figura dell’organizzatore di viaggi si deve realizzare all’interno di un quadro di norme sempre più rivolte alla sicurezza del fruitore della vacanza, ormai riconosciuta nella sua piena valenza di carattere sociale e culturale.
di Aldo Agosteo